Che differenze esistono tra gli iscritti al libro dei volontari e al libro dei soci?
Semplificando possiamo affermare che all’interno del libro soci vengono riportate tutte le informazioni sui soggetti che hanno diritto a partecipare ad assemblee, a essere eletto. Nel libro dei volontari invece devono essere indicate tutte le persone che svolgono attività di volontariato. I rapporti che vengono regolati tra associazione e soci e tra associazione e volontari sono, quindi, profondamente diversi, e si differenziano sopratutto per quanto riguarda cause e oggetti. Inoltre soci e volontari possono benissimo non essere le stesse persone e quindi non coincidere.
Ma posso lavorare ed essere retribuito da una eps? Quindi che differenza c’è tra volontario e impiegato anche associato ?
Si ma con dei limiti ben precisi
La legge 383 è stata abrogata dal D.Lgs. n. 117 del 2017, avente ad oggetto il Codice del Terzo Settore; nello specifico, il Capo II è dedicato proprio alle Associazioni di Promozione Sociale, a cui si applicano non solo gli artt. 35 e 36, specificatamente dettati per le APS, ma anche tutte le altre disposizioni compatibili del Codice Terzo Settore, purchè non derogate da norme particolari.
L’art. 35 sancisce che l’APS si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’art. 36 precisa, però, chele APS, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, possano avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5; la norma chiarisce, inoltre, che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Pertanto, la disciplina attuale pone un limite numerico in percentuale al numero dei lavoratori presenti nell’APS, che non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (ad esempio, non più di 50 persone retribuite ogni 100 volontari) oppure al 5% del numero degli associati (ad esempio, non più di 10 persone retribuite ogni 200 associati.)
Appare evidente che la ratio della norma sia quella di favorire il perseguimento delle finalità associative a mezzo volontari, limitando il ricorso al lavoro subordinato e/o autonomo degli associati, visto che le APS non hanno finalità di lucro e non possono distribuire utili.
Ma come volontario posso avere un rimborso spese?
Si, ed entro limiti ben precisi anche basato su autodichiarazione, purché preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo.
L’art. 17, ai commi 3 e 4, sancisce che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, tuttavia l’ETS può provvedere a rimborsargli le spese, non in maniera forfettaria, bensì solo con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti e condizioni preventivamente stabilite dall’ente.
Il rimborso può avvenire anche a fronte di autocertificazione, per importi di massimo 10 euro giornalieri e 150 mensili, purchè l’organo sociale competente deliberi sulla tipologia di spesa e sull’attività di volontariato per cui detto rimborso è previsto; secondo quanto dettato dall’art. 46, DPR 445/2000, chi autocertifica di aver sostenuto una determinata spesa deve poter dimostrare di averla effettivamente sostenuta.
Ma posso essere contemporaneamente volontario e lavoratore?
il socio volontario non può essere nel contempo lavoratore subordinato o autonomo a servizio del medesimo ente per il quale presta attività di volontariato, atteso che il primo è animato da spirito solidaristico e di gratuità, mentre il secondo percepisce un corrispettivo per l’attività svolta; la norma in argomento è tesa ad evitare che si crei confusione tra le due figure, per non pregiudicare l’attuazione delle norme di natura giuslavoristica a tutela del lavoratore.
Lo stesso articolo 17 specifica, al comma 1, che gli Enti del Terzo Settore sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano servizio non occasionalmente in favore dell’ente; ne consegue che quei volontari non potranno essere assunti come lavoratori subordinati o autonomi in forza alla medesima associazione per cui svolgono attività di volontariato.
Ma allora perché non ci iscriviamo tutti come volontari?
Perché i volontari alla associazione costano.
I soci volontari, secondo il disposto dell’art. 18, vanno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Ma se ricopro una carica sociale posso o devo o non devo segnarmi come volontario?
Se ricoprì la carica in modo gratuito, puoi sicuramente iscriverti come volontario, ma non c’è un obbligo.
La dirimente diventa se pensi un domani di poterti trovare a ricevere compensi ulteriori dalla associazione rispetto a quelli che l’associazione stessa può avere previsto per ricoprire la carica.
Nel nuovo regolamento infatti le ets possono retribuire l’attività di ricoprire una carica sociale, ma a quel punto eventuali ulteriori pagamenti per incarichi al di fuori dell’operato della carica sarebbero scrutinati per capire se sono distribuzione indiretta degli utili.
La sostanza è che puoi ricoprire la carica a titolo gratuito e farti iscrivere a libro volontari (nel qual caso niente incarichi retribuiti), oppure ricoprire la carica a titolo gratuito ed essere socio (nel qual caso puoi venire retribuito), oppure ricoprire la carica a titolo oneroso come socio (dubbio se puoi farlo come volontario) ma a quel punto non puoi più venire retribuito se non con molta attenzione. In tutti e tre i casi puoi ricevere rimborso spese